Il giudice non può rilevare di ufficio una ragione di nullità del licenziamento diversa da quella eccepita dalla parte, in quanto la disciplina della invalidità del licenziamento è caratterizzata da specialità, rispetto a quella generale della invalidità negoziale, come si desume dalla previsione di un termine di decadenza per impugnarlo e di termini perentori per promuovere la successiva azione di impugnativa.
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza 15 ottobre 2019 – 2 gennaio 2020, n. 8
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